mercoledì 6 agosto 2008

Mattia deposita ricorso al Tar contro Nigrelli e 20 consiglieri comunali. Il 3 dicembre l'udienza a Catania. Si chiede annullamento elezioni di giugno

PIAZZA ARMERINA. Presentato al Tar di Catania il 31 luglio il ricorso del candidato Giuseppe Mattia contro il sindaco Carmelo Nigrelli e i 20 consiglieri comunali per l'annullamento delle operazioni elettorali di giugno. Il presidente della Sezione II ha già emesso il decreto di fissazione dell'udienza di merito per il 3 dicembre.

Il risultato elettorale secondo il ricorso Mattia
Secondo quando scritto nel ricorso al Tar di Catania presentato da Mattia per annullare il risultato elettorale dello scorso giugno, a Nigrelli sono andati 5.326 voti validi mentre ne sarebbero dovuti andare 5.312. A Mattia, invece, come si legge nel ricorso firmato dall'avvocato Salvatore Virzì, sono stati attribuiti 5.253 voti, anzichè 5.396.

I "segni di riconoscimento"
Al centro del ricorso ci sono 143 voti per Mattia, annullati dai presidenti di sezione perché le relative schede avrebbero riportato dei “segni di riconoscimento”, segni grafici, cioè, in grado di far capire al candidato chi lo ha votato, in violazione delle norme sulla segretezza del voto. I legali di Mattia parlano di “interpretazione erronea” delle norme di riferimento e chiedono ai giudici di rendere validi i voti. Per legge sono nulli i voti contenuti in schede che “presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”. Il ricorso al Tar è fondato interamente su questa interpretazione della norma. E adesso vediamo in cosa consistevano questi presunti segni di riconoscimento e quale l'interpretazione data dall'avvocato Virzì e dallo stesso Mattia...

Entrando nel merito...
...Recita il ricorso Mattia: "E' accaduto che i vari presidenti delle sezioni elettorali interpretando erroneamente le norme di riferimento, hanno annullato al ricorrente tutta una serie di voti validi ritenendo che le relative schede presentassero segni che potessero costituire segno di riconoscimento e per l'effetto hanno considerato nulli i voti ivi espressi". In 111 casi è accaduto, cioè, che il voto è stato annullato perchè, recita ancora il ricorso, "la scheda riportava un segno nel rettangolo nel quale era prestampato il nome ed il cognome del ricorrente, ma riportava anche un segno in uno o più simboli relativi alle liste collegate posti sotto". (Motivazione A)In 32 casi, invece, il voto è stato annullato perchè "la scheda riportava un segno nel rettangolo nel quale era prestampato il nome ed il cognome del ricorrente, ma riportava anche il nominativo del medesimo scritto dall'elettore dentro lo stesso rettangolo". (Motivazione B)Per i presidenti di sezione in questi casi si sarebbe utilizzato un espediente grafico per farsi riconoscere dal candidato ed il voto è stato annullato. I giudici amministrativi etnei confermeranno questa interpretazione o attribuiranno validità ai voti?Il totale dei voti dichiarati nulli, quindi, è di 143 (111 per motivazione A e 32 per la motivazione B)Per i legali di Mattia il comportamento dei presidenti di sezione, in sede di voto al ballottaggio, doveva essere diverso. Continua....Per il legale, il quale cita la giurisprudenza amministrativa in materia, in quei 111 casi “non si è in presenza di segni di riconoscimento, bensì della incolpevole ripetizione, ad opera soprattutto di persone con un basso profilo culturale o di una certa età, anche al secondo turno dello stesso modo di esprimere il suffragio già adottato nel primo turno elettorale”."In altre parole, lungi dal voler rendere riconoscibile il proprio voto, gli elettori che hanno votato la scheda attraverso l'espressione di un segno nel rettangolo portante prestampato il nome del candidato sindaco e con un altro segno una delle liste ad esso collegate, non hanno fatto altro che votare come avevano fatto quindici giorni prima, cioè durante il primo turno di votazione, ignorando che nell'ambito della stessa tornata eòettorale il nostro sofisticato e farraginoso sistema elettorale prevede due metodi di votazione diversi a seconda che si verta al primo o al secondo turno elettorale", recita il ricorso, nel quale si afferma che "tale oggettiva spiegazione elide in maniera radicale il sospetto che i voti così espressi possano essere riconoscibili". Risulterà essere una spiegazione "oggettiva" anche per i giudici della Sezione II del tar di Catania?

L'ultima parte del ricorso, quella sui voti a Nigrelli
Continuando nell’esame del ricorso presentato al Tar da Giuseppe Mattia per l’annullamento delle elezioni di giugno, vediamo l’ultima parte del documento giudiziario, quella nella quale si parla di “voti nulli attribuiti per errore al candidato Nigrelli”. Diciamo fin da subito che si tratta solo di 14 voti che difficilmente potranno essere determinanti per sovvertire l’esito elettorale. Nel ricorso se ne chiede l’annullamento. “In quattro sezioni, la n. 13, 20, 24 e 26, voti contenuti in schede palesemente caratterizzate da segnali di riconoscimento, sono stati comunque attribuiti al candidato Nigrelli”, recita il ricorso. “Nella sezione 13 almeno tre schede riportavano un segno nel rettangolo con prestampato il nominativo del candidato Nigrelli con l’aggiunta attraverso la matita copiativa del cognome di un candidato al consiglio comunale”, prosegue il testo. “Nella sezione 20 almeno cinque schede riportavano un segno nel rettangolo con prestampato il nominativo del candidato Nigrelli con l’aggiunta attraverso la matita copiativa della dicitura “prof. Nigrelli”, aggiunge il legale di Mattia, l’avvocato Salvatore Virzì. “Nella sezione 24 almeno tre schede riportavano un segno nel rettangolo con prestampato il nominativo del candidato Nigrelli con l’aggiunta attraverso la matita copiativa del cognome di un candidato al consiglio comunale”. “Nella sezione 26 almeno tre schede riportavano un segno nel rettangolo con prestampato il nominativo del candidato Nigrelli con l’aggiunta attraverso la matita copiativa del cognome di un candidato al consiglio comunale”. Scrive l’avvocato Virzì: “Per quanto concerne in particolare i 5 voti di cui alla sezione n. 20, il segno di riconoscimento non è costituito tanto dal nominativo del candidato scritto con la matita copiativa, quanto dal titolo accademico che precede il nominativo”. E viene citata una sentenza del Tar Sicilia del 2005, secondo la quale “…l’indicazione del titolo accademico non è giustificata da alcuna indicazione nel manifesto elettorale e ne da alcuna necessità di individuazione del candidato, e pertanto si presta agevolmente ad essere ricondotta ad una volontà dell’elettore di determinare un segno di riconoscimento”. Se la ricostruzione fatta dallo studio legale e i dati in possesso sono quelli citati viene in mente una metafora calcistica: non ci sarebbe stata omogeneità nell’indirizzo arbitrale dei presidenti di sezione. E mi spiego meglio. Se non si considera segno di riconoscimento la presenza della frase “prof. Nigrelli” scritta a matita sulla scheda di voto, non può a rigor di logica considerarsi segno di riconoscimento la scheda che riporta un segno nel rettangolo nel quale è prestampato il nome ed il cognome di Giuseppe Mattia e un altro segno in uno o più simboli relativi alle liste collegate. Se sono validi i primi 5 devono essere validi anche i 111. Al contrario, se si sono annullati i 111 voti di quel tipo a Mattia a maggior ragione dovrebbero annullarsi i 5 voti riconosciuti validi a Nigrelli. Nel primo caso la spunterebbe Mattia, nel secondo caso Nigrelli. Come sempre accade il nostro diritto lascia lo spazio ad ampi margini di manovra da parte dei giudici. Il principio cardine in materia elettorale dice che “la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”. Ma questo stesso principio cade quando ci si trova di fronte, “in modo inoppugnabile”, ad una violazione della segretezza del voto, con la presenza nella scheda di “scritture e segni tali da far ritenere che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.

La reazione di Nigrelli
“Ritengo che se si dovesse andare ad un riconteggio delle schede la forbice tra me e il mio avversario si allargherebbe ancora di più, aumentando il margine di differenza tra i miei e i suoi voti”, così il primo cittadino Carmelo Nigrelli sul ricorso dello sconfitto GiuseppeMattia al Tar. “Sono sereno, è chiaro che il Comune si costituirà in giudizio per resistere al ricorso", aggiunge Nigrelli.

Il governo Nigrelli incarica l'avvocato Scuderi
La giunta ha nominato con propria delibera l'avvocato Andrea Scuderi del Foro di Catania per resistere in giudizio contro il ricorso elettorale al Tar di Catania, presentato dal candidato sindaco Giuseppe Mattia con la richiesta di annullamento delle elezioni. L'udienza sarà discussa il 3 dicembre. In corso la valutazione da parte del gruppo consiliare del Pd o di singoli consiglieri sull'opportunità di costituirsi in giudizio. Tutti i consiglieri comunali, infatti, sono giuridicamente "controinteressati" nella vicenda e possono nominare un proprio legale

Il Tar di Catania dichiara il ricorso di Mattia inammissibile
Ricorso inammissibile per le censure formulate dal ricorrente in “modo generico”, attraverso “mere ipotesi” e per la loro “infondatezza”. Arrivano le motivazioni della sentenza della seconda sezione del Tar di Catania con la quale è stato dichiarato “inammissibile” il ricorso elettorale depositato lo scorso 29 luglio da Giuseppe Mattia, il candidato di centrodestra sconfitto per 73 voti dall’attuale sindaco Carmelo Nigrelli al ballottaggio di fine giugno. Mattia chiedeva l’annullamento delle operazioni elettorali. Secondo il ricorso elettorale, in particolare, i 111 voti per Mattia dichiarati nulli in varie sezioni nel ballottaggio dovevano essere considerati validi. Le schede riportavano un segno sul riquadro prestampato con il nome di Mattia, ma riportavano anche un segno in uno o più simboli delle liste collegate sotto. “Segni di riconoscimento” del proprio voto secondo quando stabilito dai presidenti di seggio. E per questo cestinati. “Avrebbero dovuto essere assegnati in favore di Mattia”, dicono i legali dell’esponente Mpa. E questo perché si doveva comunque desumerne la volontà dell’elettore. “La censura è, innanzitutto, formulata in modo generico, il ricorrente afferma che le schede annullate riportavano anche un segno in uno o più simboli relativi alle liste collegate posti sotto il suo nome e cognome prestampato, ma non specifica esattamente di quali liste si trattasse, ovvero non descrive minuziosamente le schede in questione”, spiegano i tre giudici amministrativi. Per il tribunale “è facile sospettare” che Mattia “abbia solo tentato di immaginare come dovessero essere le schede annullate nelle varie sezioni, formulando mere ipotesi e non disponendo di certezze o fondate e circostanziate notizie circa le modalità di votazione espresse nelle schede dichiarate nulle”. “Sicché la censura mira in realtà a sollecitare un rinnovamento parziale da parte di questo Tribunale dell’esame delle schede annullate, nella speranza di rinvenire schede che presentino le caratteristiche descritte, così generiche da prestarsi al potenziale rinvenimento dell’errore denunciato”, recitano i giudici, ricordando, però, come “il giudizio elettorale non può prestarsi a strumentalizzazioni finalizzate al rifacimento delle operazioni elettorali e per tale ragione si esclude l’ammissibilità di censure generiche, che non descrivano in modo minuzioso la modalità di voto seguita dall’elettore e ritenuta erroneamente valutata dagli organi del procedimento elettorale”. Insomma ci voleva più carne al fuoco secondo il tribunale etneo. Altre 32 schede annullate, invece, riportavano un segno nel rettangolo con prestampato il nome di Mattia, ma anche il nominativo dello stesso scritto di pugno dall’elettore dentro lo stesso rettangolo. “Tale modalità di votazione costituisce segno di riconoscimento”, ha spiegato il Tar, essendo la riscrittura del nome del candidato “un segno grafico talmente inutile e superfluo da costituire espressione della volontà dell’elettore di farsi riconoscere”. L’unica parte “potenzialmente fondata” del ricorso è quella nella quale si denunciano 14 voti per Nigrelli dichiarati validi e recanti “segni di riconoscimento”. Ma viene definita dal Tar come irrilevante perché non avrebbe colmato il divario di 73 voti.

Il ricorso al Cga di Mattia
Si è rivolto al Cga, il consiglio di giustizia amministrativa di Palermo, per chiedere l’ammissibilità del ricorso presentato al Tar di Catania con cui aveva chiesto l’annullamento delle elezioni comunali del 2008. Giuseppe Mattia, candidato a sindaco nel 2008, attraverso i suoi legali, ha presentato appello ai giudici amministrativi palermitani. “Si tratta solo del normale corso del diritto, i miei legali hanno constatato che c’erano gli estremi per andare avanti in appello ed ho firmato il ricorso”, l’unico commento rilasciato dall’esponente politico. Il suo precedente ricorso del 29 luglio 2008 al Tribunale amministrativo regionale di Catania, lo scorso dicembre era stato dichiarato inammissibile per le censure formulate in “modo generico”, attraverso “mere ipotesi” e per la loro “infondatezza”. Così avevano motivato i giudici catanesi. Il candidato di centrodestra era stato sconfitto nell’estate 2008 per 73 voti dall’attuale sindaco Carmelo Nigrelli (Pd). E Mattia aveva chiesto l’annullamento delle operazioni elettorali. Secondo il ricorso elettorale, in particolare, i 111 voti per Mattia dichiarati nulli in varie sezioni, nel corso del ballottaggio, dovevano essere considerati validi. Le schede riportavano un segno sul riquadro prestampato con il nome di Mattia, ma riportavano anche un segno in uno o più simboli delle liste collegate sotto. “Segni di riconoscimento” del proprio voto secondo quando stabilito dai presidenti di seggio. E per questo cestinati. “Avrebbero dovuto essere assegnati in favore di Mattia”, dicono i legali dell’esponente Mpa. E questo perché si doveva comunque desumerne la volontà dell’elettore. Scontata l’opposizione al ricorso da parte dell’attuale sindaco Nigrelli. Sarà una nuova delibera di giunta con molta probabilità a dare il via libera contro l’appello davanti al Cga. Per i giudici etnei quelle contenute nel ricorso di Mattia furono “censure generiche, che non descrivano in modo minuzioso la modalità di voto seguita dall’elettore e ritenuta erroneamente valutata dagli organi del procedimento elettorale”.

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