Di seguito, con il carattere incorsivo, riporto un passaggio della nota inviata dal ragioniere capo Alfonso Catalano a sindaco, consiglio comunale e Corte dei conti, dopo la diffida dell'assessorato regionale all'Energia arrivata al Comune piazzese a pagare all'Ato Rifiuti 4 milioni e 391 mila euro in 5 giorni. Emerge un paradosso incredibile: il Comune, che si è costituito parte civile nel processo ad alcuni funzionari dell'Ato, se dovesse ottenere un risarcimento danni, potrebbe uscirne fregato perchè verrebbe chiamato pro quota a pagare il risarcimento a se stesso, come una sorta di boomerang. In pratica potrebbe essere lo stesso Comune a pagare il proprio risarcimento danno richiesto. Il significativo passaggio della nota di Catalano:
"Ci si chiede se il debito nei confronti dell’ATO sia legittimamente riconoscibile visto il notevole divario della spesa con la media regionale e, dunque, i rilievi astrattamente possibili, sia sotto il profilo della “inerenza”, sia sotto quello della “legittimità” delle spese sostenute dalla società d’ambito. Ciò, in considerazione che il divario deve necessariamente avere una ragione e delle responsabilità. Proprio per questo, lo stesso comune di Piazza Armerina si è costituito parte civile nel procedimento penale n.1439/2009 che coinvolge il “falso in bilancio” dell’ATO ENNAEUNO Spa.
Queste osservazioni possono apparire logiche e giuridicamente fondate e, a tutta prima, parrebbe che l’Ente possa, per cosi dire...
esimersi da ogni responsabilità ritenendosi legittimato a non riconoscere i debiti nei confronti della società d’ambito salvando l’equilibrio di bilancio. In verità non è proprio cosi. Difatti, è lo stesso Assessorato, nella nota in premessa richiamata, a ricordarci che l'art. 21, comma 17, della l.r.n.19/2005 prevede che, nel caso di accertate difficoltà finanziarie della società stessa, gli enti locali soci, per la quota di propria competenza, devono intervenire finanziariamente e in via sussidiaria, al fine di assicurare l'integrale copertura del costo del servizio. L'Assessorato ritiene obbligatario l’intervento dei comuni e, pertanto, se ne deduce che: ogni vittoria in campo giudiziario da parte dell’Ente ricadrebbe contro lo stesso in quanto pagatore di ultima istanza. Secondo questa logica, ogni azione intrapresa dall’Ente si risolverebbe in un boomerang che colpirebbe il Comune stesso. Da qui, l’inutilità immediata di ogni contestazione in quanto, la Società per Azioni Enna
Euno Spa, è considerata un’appendice degli enti locali che la formano e non una società di capitali ove i soci rischiano nei limiti del capitale conferito".