martedì 12 agosto 2008
L'ultima parte del ricorso elettorale di Mattia: "Voti nulli attribuiti per errore al candidato Nigrelli".
PIAZZA ARMERINA. Continuando nell’esame del ricorso presentato al Tar da Giuseppe Mattia per l’annullamento delle elezioni di giugno, vediamo l’ultima parte del documento giudiziario, quella nella quale si parla di “voti nulli attribuiti per errore al candidato Nigrelli”. Diciamo fin da subito che si tratta solo di 14 voti che difficilmente potranno essere determinanti per sovvertire l’esito elettorale. Nel ricorso se ne chiede l’annullamento. “In quattro sezioni, la n. 13, 20, 24 e 26, voti contenuti in schede palesemente caratterizzate da segnali di riconoscimento, sono stati comunque attribuiti al candidato Nigrelli”, recita il ricorso. “Nella sezione 13 almeno tre schede riportavano un segno nel rettangolo con prestampato il nominativo del candidato Nigrelli con l’aggiunta attraverso la matita copiativa del cognome di un candidato al consiglio comunale”, prosegue il testo. “Nella sezione 20 almeno cinque schede riportavano un segno nel rettangolo con prestampato il nominativo del candidato Nigrelli con l’aggiunta attraverso la matita copiativa della dicitura “prof. Nigrelli”, aggiunge il legale di Mattia, l’avvocato Salvatore Virzì. “Nella sezione 24 almeno tre schede riportavano un segno nel rettangolo con prestampato il nominativo del candidato Nigrelli con l’aggiunta attraverso la matita copiativa del cognome di un candidato al consiglio comunale”. “Nella sezione 26 almeno tre schede riportavano un segno nel rettangolo con prestampato il nominativo del candidato Nigrelli con l’aggiunta attraverso la matita copiativa del cognome di un candidato al consiglio comunale”. Scrive l’avvocato Virzì: “Per quanto concerne in particolare i 5 voti di cui alla sezione n. 20, il segno di riconoscimento non è costituito tanto dal nominativo del candidato scritto con la matita copiativa, quanto dal titolo accademico che precede il nominativo”. E viene citata una sentenza del Tar Sicilia del 2005, secondo la quale “…l’indicazione del titolo accademico non è giustificata da alcuna indicazione nel manifesto elettorale e ne da alcuna necessità di individuazione del candidato, e pertanto si presta agevolmente ad essere ricondotta ad una volontà dell’elettore di determinare un segno di riconoscimento”. Se la ricostruzione fatta dallo studio legale e i dati in possesso sono quelli citati viene in mente una metafora calcistica: non ci sarebbe stata omogeneità nell’indirizzo arbitrale dei presidenti di sezione. E mi spiego meglio. Se non si considera segno di riconoscimento la presenza della frase “prof. Nigrelli” scritta a matita sulla scheda di voto, non può a rigor di logica considerarsi segno di riconoscimento la scheda che riporta un segno nel rettangolo nel quale è prestampato il nome ed il cognome di Giuseppe Mattia e un altro segno in uno o più simboli relativi alle liste collegate. Se sono validi i primi 5 devono essere validi anche i 111. Al contrario, se si sono annullati i 111 voti di quel tipo a Mattia a maggior ragione dovrebbero annullarsi i 5 voti riconosciuti validi a Nigrelli. Nel primo caso la spunterebbe Mattia, nel secondo caso Nigrelli. Come sempre accade il nostro diritto lascia lo spazio ad ampi margini di manovra da parte dei giudici. Il principio cardine in materia elettorale dice che “la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”. Ma questo stesso principio cade quando ci si trova di fronte, “in modo inoppugnabile”, ad una violazione della segretezza del voto, con la presenza nella scheda di “scritture e segni tali da far ritenere che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”. http://robertpalermo.blogspot.com