PIAZZA ARMERINA. Recita il ricorso Mattia: "E' accaduto che i vari presidenti delle sezioni elettorali interpretando erroneamente le norme di riferimento, hanno annullato al ricorrente tutta una serie di voti validi ritenendo che le relative schede presentassero segni che potessero costituire segno di riconoscimento e per l'effetto hanno considerato nulli i voti ivi espressi". In 111 casi è accaduto, cioè, che il voto è stato annullato perchè, recita ancora il ricorso, "la scheda riportava un segno nel rettangolo nel quale era prestampato il nome ed il cognome del ricorrente, ma riportava anche un segno in uno o più simboli relativi alle liste collegate posti sotto". (Motivazione A)
In 32 casi, invece, il voto è stato annullato perchè "la scheda riportava un segno nel rettangolo nel quale era prestampato il nome ed il cognome del ricorrente, ma riportava anche il nominativo del medesimo scritto dall'elettore dentro lo stesso rettangolo". (Motivazione B)
Per i presidenti di sezione in questi casi si sarebbe utilizzato un espediente grafico per farsi riconoscere dal candidato ed il voto è stato annullato. I giudici amministrativi etnei confermeranno questa interpretazione o attribuiranno validità ai voti?
Il totale dei voti dichiarati nulli, quindi, è di 143 (111 per motivazione A e 32 per la motivazione B)
Per i legali di Mattia il comportamento dei presidenti di sezione, in sede di voto al ballottaggio, doveva essere diverso. Continua....
Per il legale, il quale cita la giurisprudenza amministrativa in materia, in quei 111 casi “non si è in presenza di segni di riconoscimento, bensì della incolpevole ripetizione, ad opera soprattutto di persone con un basso profilo culturale o di una certa età, anche al secondo turno dello stesso modo di esprimere il suffragio già adottato nel primo turno elettorale”.
"In altre parole, lungi dal voler rendere riconoscibile il proprio voto, gli elettori che hanno votato la scheda attraverso l'espressione di un segno nel rettangolo portante prestampato il nome del candidato sindaco e con un altro segno una delle liste ad esso collegate, non hanno fatto altro che votare come avevano fatto quindici giorni prima, cioè durante il primo turno di votazione, ignorando che nell'ambito della stessa tornata eòettorale il nostro sofisticato e farraginoso sistema elettorale prevede due metodi di votazione diversi a seconda che si verta al primo o al secondo turno elettorale", recita il ricorso, nel quale si afferma che "tale oggettiva spiegazione elide in maniera radicale il sospetto che i voti così espressi possano essere riconoscibili". Risulterà essere una spiegazione "oggettiva" anche per i giudici della Sezione II del tar di Catania?
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